È tutto illegale, mascherine comprese
(pro memoria LEGALE, per eventuale
contenzioso)
PUBBLICHIAMO LE SENTENZE CHE GIORNALI E
TV NON DICONO PER PAURA e per interesse
economico!
GAZZETTA UFFICIALE!
In base all' Art.414 del c. p. Leggi 155/2005
e 152/1975 e dell' art. 85, non si impone l' uso di dispositivi medici per la
protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) né all'aperto, né
presso Enti o esercizi e/o luoghi pubblici.
Considerato che lo stato di emergenza è
stato ANNULLATO retroattivamente il giorno 16 dicembre del 2020, Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, IL
TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, NELL'ORDINANZA N°45986/2020:
DICHIARA:
- Sono ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM a partire dal 31-01-2020,
- ILLEGITTIMO LO STATO DI EMERGENZA nel metodo e
nel merito
- NULLIFICABILI TUTTI GLI ATTI da essi scaturiti!
A seguito delle udienze, concesse presso
la CAMERA DEI DEPUTATI, ad Avvocati e Medici, il Dr. Pasquale Bacco,
specialista in esami autoptici, ha eseguito accurate, minuziose e corrette
indagini a riguardo, si è evinto ed è emerso che:
UFFICIALMENTE, NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI ATTRIBUIBILI AL VIRUS SARS-COV2, CONOSCIUTO COME COVID -19
e
"Ogni decesso si è verificato per complicanze relative a patologie
pregresse e trattamenti sanitari impropri, aggressivi e tossici forniti con
protocolli errati ed obbligati dall'Ordine dei medici, colluso con le case
farmaceutiche al fine di condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta
come terapia genica sperimentale".
INOLTRE:
LA SENTENZA 308/1990 della CORTE
COSTITUZIONALE cita quanto segue:
"Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di
quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto
individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo"
ALTRI MOTIVI DI ILLECITO, RELATIVI AI DISPOSITIVI
MEDICI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (Mascherina chirurgica):
- PROCURATO ALLARME Art.658 del codice penale
- TRUFFA AGGRAVATA Art.640 del codice penale
- ABUSO DI AUTORITA' , Art. 608 del codice penale
- VIOLENZA PRIVATA, art. 610 del codice penale
- VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, Artt. 1,2,4,10,13,16, 32,41,54,78
- VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO, Art. 5
- VIOLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, Art.3